Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA
OXYGEN TRIATHLON ASD

TITOLO I
Denominazione e sede

Articolo 1
È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile, alle disposizioni contenute nel Titolo II Capo I del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm. ii. e della normativa in materia, l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Oxygen Triathlon associazione sportiva dilettantistica”, in breve “O2 Tri” (d’ora in poi “Associazione”), con sede legale in Ispra (VA), Via Esperia n.1. I colori sociali sono l’azzurro e il bianco. L’emblema dell’associazione è rappresentato da un disegno stilizzato raffigurante la dicitura Oxygen Triathlon.
La variazione dell’indirizzo, purché nello stesso Comune, potrà essere deliberata dall’organo di amministrazione, senza che questo costituisca modifica del presente Statuto.
Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali o uffici, sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all’estero.
L’Associazione è attualmente priva di personalità giuridica, ma si riserva di chiederla con delibera di Assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021 e ss.mm. ii..
Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo ASD.
Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi apicali dell’ordinamento sportivo nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e dell’ente di promozione sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II
Scopo, oggetto e durata

Articolo 2
L’Associazione è apolitica e non ha alcun fine di lucro.
L’Associazione non procede alla distribuzione, nemmeno in via indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
Essa destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 36 del 2021 ed opera per fini sportivi, educativi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3
L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti, in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale, l’organizzazione e la gestione di attività sportivo dilettantistica ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..
L’Associazione nello specifico ha come finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del triathlon e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle attività sportive tenuto dal Dipartimento sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della suddetta disciplina, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza alle suddette attività.
Essa, solo nei confronti dei propri soci e senza finalità speculative, si propone:

  1. la promozione e l’organizzazione dello sport del triathlon, delle discipline associate, del podismo e del ciclismo, sia a livello agonistico che a livello formativo ed amatoriale;
  2. l’organizzazione e la gestione di corsi per attività motoria;
  3. la gestione tecnica e amministrativa, in via strettamente strumentale e non principale, di attività ricreative e sportive, formative e culturali in favore dei propri soci per lo svolgimento delle varie attività sportive. L’attività sportiva, viene esplicitata in ciascuna delle varie specialità fra quelle prescelte dal Consiglio Direttivo.

L’Associazione può istituire periodici incontri di studio delle tecniche motorie e di approfondimento delle modalità di preparazione atletica, organizzare manifestazioni sportive, corsi e seminari a contenuto didattico-divulgativo destinati ai propri associati. Scopo dell’Associazione è anche quello di fornire collegamenti per la conoscenza e l’interscambio di informazioni e di esperienze tra coloro che si occupano di sport.
Essa può stabilire contatti, a livello nazionale e internazionale, con Istituti od Organizzazioni operanti in ordine a scopi analoghi.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre:

  1. stipulare accordi con altre associazioni e/o terzi in genere;
  2. richiedere tutti i contributi e sussidi a favore e previsti per la promozione e lo svolgimento delle varie attività sportive, anche attraverso la partecipazione a bandi pubblici;
  3. organizzare eventi di carattere sportivo ed occasionalmente di altro genere, ovvero raccolte di fondi occasionali al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale;
  4. accettare, sponsorizzazioni e liberalità di terzi;
  5. partecipare a campionati nell’ambito dell’attività promossa dagli Enti preposti in genere;
  6. organizzare e partecipare con i propri associati a tornei, stage, centri di formazione sportivi.
  7. dare la sua collaborazione e adesione ad altri enti, società ed associazioni sportive, nonché organismi vari per lo sviluppo di iniziative che si riconoscano nelle finalità e principi dell’Associazione.

Nel perseguimento delle finalità istituzionali l’Associazione può altresì acquisire, condurre in locazione e gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi, piscine, aree e strutture di vario genere da adibirsi all’organizzazione e all’esercizio delle attività sportive.
Per il miglior raggiungimento delle finalità sociali, l’Associazione potrà, tra l’altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
Nei limiti previsti dall’articolo 9 del D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell’Associazione svolgere attività secondarie e strumentali, nel rispetto dei limiti ivi indicati, purché strettamente connessa al fine istituzionale e la cui individuazione è operata dall’oragano amministrativo dell’Associazione, ad esclusivo favore/utilizzo degli associati e dei tesserati, quali a mero titolo esemplificativo:

  • attività ricreativa, ivi compresa, se del caso, la somministrazione di alimenti e bevande;
  • la gestione di centri per la cura ed il benessere fisico, anche fisioterapico;
  • la vendita di articoli sportivi e/o gadgets;
  • la promozione dell’esercizio di attività sportive, ricreative, culturali e, in generale, l’attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l’espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo.

L’Associazione intende garantire, compatibilmente con gli impegni associativi, la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle riunioni, iniziative ed assemblee federali, anche per l’eventuale elezione a ricoprire incarichi di rappresentanza all’interno degli organi della federazione a cui aderisce l’Associazione stessa.
L’Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi allo Statuto, alle norme e alle direttive del Coni, del C.I.P., nonché agli statuti e regolamenti delle federazioni sportive nazionali e/o degli enti di promozione sportiva e/o discipline sportive associate riconosciuti dal Coni, a cui vorrà affiliarsi.
L’associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle federazioni internazionali di riferimento in merito all’attività sportiva praticata.
L’associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del Coni, delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.
L’Associazione si impegna inoltre a garantire l’attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell’articolo 16 del D.Lgs. 39/2021 e ss.mm. ii..

Articolo 4
L’Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta soltanto con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

TITOLO III
Associati

Articolo 5
Il numero degli associati è illimitato.
Possono far parte dell’Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli scopi associativi e che si impegnino a realizzarli e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
Gli associati saranno tenuti ad osservare una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività associativa, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione.
Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 6
Chi intenda aderire all’Associazione deve presentare domanda scritta su apposito modulo d’iscrizione al Consiglio Direttivo o a un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, indicando un indirizzo di posta elettronica in corso di validità a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni formali e la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno a osservarne Statuto e Regolamenti.
E’ impegno di ogni associato comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione relativa ai dati comunicati nel modulo d’iscrizione.
Il Consiglio direttivo delibera in merito all’accettazione della domanda del nuovo associato e, una volta ricevuto il modulo d’iscrizione debitamente compilato e firmato, entro i 60 giorni successivi, potrà procedere all’eventuale rigetto della domanda dell’aspirante nuovo associato con delibera motivata e che sarà tempestivamente comunicata all’interessato.
L’aspirante nuovo associato può, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di rigetto, richiedere che su tale istanza del Consiglio si pronunci l’Assemblea generale in occasione della prima convocazione utile.
La qualifica di associato si acquisisce contestualmente all’accettazione della domanda d’iscrizione da parte del Consiglio direttivo.
La delibera di accettazione del nuovo associato è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio direttivo.
In caso di domanda d’iscrizione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale.
Chi sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
L’Assemblea può deliberare che, all’atto della prima domanda d’iscrizione ad associato, debba essere versata, oltre la quota associativa prevista per l’esercizio in cui è stata presentata la domanda, anche una quota di ingresso secondo un ammontare predeterminato dalla stessa Assemblea.
Con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione l’associato accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.
La durata della qualifica di Associato è annuale, dall’1 gennaio (dalla data d’iscrizione per i nuovi iscritti) al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 7
Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
In particolare, gli associati hanno il diritto:

  1. a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
  2. a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica dello Statuto e dei Regolamenti;
  3. di esercitare il diritto di voto attivo e passivo per l’elezione degli organi sociali dell’Associazione;
  4. di voto per l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale;
  5. di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
  6. di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per gli associati il suo concreto esercizio.

Il minore esercita il diritto di partecipazione nell’Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale.
Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dall’associato minorenne alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Gli associati sono tenuti:

  • all’osservanza dello Statuto, dei regolamenti associativi e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • all’osservanza dello Statuto e delle direttive degli Organismi Sportivi riconosciuti dal CONI a cui l’Associazione annualmente si affilia;
  • al pagamento della quota associativa annuale, uguale per tutti gli associati,e dei corrispettivi specifici per le attività istituzionali alle quali l’associato intenda volontariamente partecipare.

Articolo 8
L’ammontare della quota associativa annuale e dei corrispettivi specifici relativi alle attività istituzionali, di cui al precedente articolo, sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Le quote associative sono personali, non sono trasmissibili ad alcun titolo, né restituibili o rivalutabili.

TITOLO IV
Recesso – Esclusione

Articolo 9
La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

Articolo 10
L’associato può in qualsiasi momento notificare al Consiglio direttivo la sua volontà di recedere dall’Associazione mediante lettera raccomanda AR o a mezzo di Email PEC o Email ordinaria o messaggio SMS o WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione.
Il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Consiglio direttivo.
Gli associati decadono automaticamente dalla qualifica di associato qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali entro il termine stabilito annualmente dal Consiglio direttivo.
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti e delibere adottate dagli Organi dell’Associazione;
  2. che si renda moroso del versamento della quota associativa annuale per un periodo superiore a un mese decorrente dall’inizio dell’esercizio sociale;
  3. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  4. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell’Associazione.

Le delibere prese in materia di esclusione debbono – ad eccezione del caso previsto alla lettera b) del presente articolo – essere comunicate agli associati destinatari mediante lettera raccomanda AR o a mezzo di Email PEC o Email ordinaria o messaggio SMS o WhatsApp o di altro sistema purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e devono essere motivate.
Il destinatario del provvedimento ha 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.
L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.
Il provvedimento di esclusione rimane sospeso fino alla decisione dell’Assemblea che esaminerà l’eventuale impugnazione in contraddittorio con l’interessato in occasione della prima convocazione utile.
La perdita per qualsiasi causa della qualifica di associato non attribuisce a quest’ultimo alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all’Associazione.

TITOLO V
Organi dell’Associazione

Articolo 11
L’ordinamento interno dell’Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.
Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea generale degli associati;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente;
  4. l’Organo di controllo, qualora eletto.

Articolo 12 – Convocazione e funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea generale degli associati è l’organo sovrano deliberativo dell’Associazione.
L’Assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento delle quote associative.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano di carica sia in sede ordinaria che straordinaria.
La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio direttivo da:

  1. almeno la metà più 1 degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l’ordine del giorno;
  2. almeno la metà più 1 dei componenti il Consiglio direttivo.

L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell’Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
Sono ammesse le audio/video assemblee secondo quanto disposto dallo specifico articolo del presente Statuto.
La relativa convocazione deve effettuarsi – almeno dieci giorni prima della adunanza – mediante invio agli associati di lettera raccomandata A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato e provvedendo al contestuale avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e mediante pubblicazione sul sito istituzionale di apposito “Avviso di convocazione”, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione che non può svolgersi prima di un’ora dalla prima convocazione.
L’Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.
Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
L’Associazione tiene, a cura del Consiglio direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
L’Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione.
Laddove l’Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli organismi sportivi a cui l’Associazione è affiliata.
L’assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
L’Assemblea delibera sui punti contenuti nell’ordine del giorno.
Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all’Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 associati e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.
Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell’ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell’Assemblea e possono essere inserite nell’ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 13 – Partecipazione all’Assemblea
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni associato ha diritto a un voto e può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.
Gli associati minorenni esercitano il diritto di voto per il tramite di chi ne dispone la responsabilità genitoriale.

Articolo 14 – Assemblea ordinaria
L’Assemblea deve essere convocata almeno 1 volta all’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del bilancio consuntivo e per l’esame del bilancio preventivo.
Fino al momento dell’approvazione del preventivo il Consiglio direttivo è autorizzato all’esercizio provvisorio sulla base del preventivo approvato l’anno precedente, suddiviso in dodicesimi.
In particolare, l’Assemblea ordinaria:

  1. nomina e revoca i componenti del Consiglio direttivo previa definizione del loro numero;
  2. approva il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio;
  3. determina gli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l’attività dell’Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti;
  4. nomina e revoca, qualora previsto, i componenti dell’organo di controllo;
  5. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  6. delibera sulle decisioni del Consiglio direttivo di non ammissione o revoca dell’ammissione del associato o su quelle di esclusione eventualmente impugnate;
  7. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall’Associazione;
  8. delibera in merito l’approvazione dei regolamenti sociali ivi compresi i modelli organizzativi di cui al comma 2, articolo 16, D.Lgs. 36/2021;
  9. delibera sull’ordine del giorno, mozioni e ogni altra materia a essa riservata dalla legge o dal presente Statuto.

Articolo 15 – Assemblea straordinaria

  1. L’Assemblea straordinaria delibera:
  2. sull’approvazione e sulle proposte di modifica dello Statuto;
  3. sulla trasformazione, anche ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto, la fusione e lo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
  4. sui diritti reali immobiliari;
  5. sulla elezione del Consiglio direttivo decaduto;
  6. sugli altri argomenti posti all’ordine del giorno attinenti atti di straordinaria amministrazione.

Articolo 16 – Validità assembleare
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti 2/3 degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Trascorsa almeno 1 ora dalla prima convocazione sia l’Assemblea ordinaria che l’Assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati ai sensi dell’articolo 21, cod. civ.

Articolo 17 – Audio/video Assemblee e riunioni
Allo scopo precipuo di promuovere la massima partecipazione sociale e la democraticità del sodalizio, nonché in tutte le situazioni, anche di carattere sanitario, in cui è opportuno evitare l’assembramento delle persone, è ammessa altresì, la celebrazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, e di ogni altra riunione prevista dallo Statuto, nella modalità in “remoto” o a distanza, con l’ausilio di strumenti telematici quali, a titolo esemplificativo, Google Meet, Zoom e piattaforme similari.
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea e degli altri organi dell’Associazione, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, nella modalità in “remoto” o a distanza e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
In tutti i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.
È in ogni caso necessario che:

  • comunque debbono essere presenti nel medesimo luogo il Presidente e il Segretario della riunione;
  • vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
  • venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
  • venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
  • sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
  • sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
  • vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l’Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
In caso di Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Presidente dell’Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 18 – Il Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo responsabile della gestione dell’Associazione e cura collegialmente l’esercizio dell’attività associativa.
Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri, ivi compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea fra gli associati maggiorenni.
Il Consiglio direttivo, nel proprio ambito elegge il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere; queste 2 ultime cariche possono essere ricoperte anche dalla stessa persona.
I consiglieri eletti devono riunirsi entro 15 giorni dalla avvenuta Assemblea elettiva su convocazione del Presidente uscente o, in caso di mancata convocazione da parte dello stesso, su richiesta scritta della maggioranza del Consiglio direttivo uscente.
La presenza alla prima riunione dell’associato eletto costituisce formale accettazione della nomina. Gli assenti ingiustificati sono da ritenersi dimissionari.
È fatto divieto agli amministratori dell’Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e, ove paralimpico, riconosciuto dal CIP (art. 11 D.lgs. 36 del 2021 e ss.mm. ii.).
Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
La rappresentanza legale dell’Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio direttivo, che cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio direttivo, e, per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio direttivo sulla base di apposita deliberazione.
Il Presidente può, in caso di urgenza, esercitare i poteri del Consiglio direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.
Il Consiglio direttivo potrà avere luogo altresì in modalità “da remoto” o a distanza, secondo quanto disposto dallo specifico articolo del presente Statuto.
Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito.
Il Consiglio direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
Il verbale deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 19 – Dimissioni e cause di decadenza del Consiglio direttivo e del Presidente
Il Consiglio direttivo decade:

  1. per dimissioni contemporanee della metà più 1 dei suoi componenti;
  2. per dimissioni o impedimento definitivo del Presidente;
  3. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più 1 dei suoi componenti;
  4. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell’Assemblea.

In queste ipotesi il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vicepresidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro 60 giorni alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di prorogatio.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare contestualmente tanti consiglieri che non superino la metà del Consiglio direttivo, si procederà alla mera integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto nella votazione alla carica di consigliere. In assenza il Consiglio proseguirà in numero ridotto fino alla prima Assemblea utile che provvederà alle votazioni per reintegrare i membri vacanti.
Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio direttivo, il Presidente decade:

  1. per dimissioni;
  2. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

In queste ultime ipotesi, il Vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà entro 60 giorni provvedere alla convocazione dell’Assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, curando nel frattempo l’ordinaria amministrazione.
Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla ordinaria amministrazione, le funzioni saranno svolte dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano, in regime di prorogatio.

Articolo 20 – Convocazione del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente senza formalità almeno 3 volte l’anno su iniziativa del Presidente e straordinariamente se la maggioranza dei consiglieri ne chiedono la convocazione.
La convocazione deve effettuarsi mediante invio ai membri di lettera A/R, ovvero a mezzo di PEC, Email, messaggio SMS, WhatsApp, Telegram o di altro sistema similare, purché idoneo ad attestarne l’avvenuta ricezione da parte dell’interessato, con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data fissata della adunanza.

Articolo 21 – Compiti del Consiglio direttivo
Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.
Al Consiglio direttivo competono in particolare:

  1. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente e di quello preventivo;
  2. indire le assemblee ordinarie degli associati da convocarsi almeno 1 volta all’anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
  3. determinare l’importo delle quote associative;
  4. assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell’Associazione;
  5. assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione;
  6. assumere le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l’Associazione nonché di eventuali volontari e curare l’esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii. in materia di lavoro sportivo;
  7. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
  8. l’elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
  9. l’istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni e altri enti;
  10. la facoltà di nominare tra gli associati, soggetti esterni all’ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso;
  11. redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli associati;
  12. adottare provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati, i quali potranno impugnarli dinanzi all’Assemblea;
  13. delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
  14. nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all’articolo 33, comma 6 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii.;
  15. qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

Articolo 22 – Il Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i propri componenti, con la maggioranza dei voti dei presenti.
Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere di tutti gli organi sociali dei quali controlla il funzionamento e il rispetto della competenza.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva, da tenersi comunque entro 30 giorni dalla decisione.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.
In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.
In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 23 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

Articolo 24 – Il Segretario e il Tesoriere
Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.
Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente.
Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento degli associati e attende alla corrispondenza.
Al Tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.
Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.
Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Articolo 25 – Organo di controllo
Spetta all’Assemblea la facoltà di nominare un Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti oppure può essere anche monocratico e resta in carica 3 anni. I componenti possono essere selezionati anche fra i non associati purché maggiorenni.
Controlla l’amministrazione dell’Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.
Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.
Tale Organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili e amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.
Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.
Al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, l’Organo di controllo può esercitare la revisione dei conti.
In quest’ipotesi, tutti i membri dell’Organo di controllo dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa vigente in materia.

Articolo 26 – Pubblicità e trasparenza degli atti
Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti annuali, alle scritture contabili e alla annessa documentazione, ai libri sociali istituiti.
Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale ed ivi messi a disposizione dei soci per la consultazione, previo appuntamento concordato con almeno 60 giorni di anticipo.

TITOLO VI
Patrimonio e scritture contabili

Articolo 27 – Il rendiconto economico
La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.
Il Consiglio direttivo redige il bilancio dell’Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea regolarmente convocata.
Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico- finanziaria dell’Associazione.
Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell’Assemblea ordinaria, che riporta all’ordine del giorno l’approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.
Spetta al Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm. ii., nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.
L’intero Consiglio direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell’Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dal presente Statuto.

Articolo 28 – Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 29 – Risorse economiche e patrimonio
L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote associative annuali;
  2. corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività istituzionali rese a associati e tesserati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi della UE, dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, di altri enti o istituzioni pubblici, sia a fondo perduto sia finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi conformi alle finalità statutarie;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con le Pubbliche Amministrazioni conformi alle finalità istituzionali;
  6. proventi dalle eventuali attività diverse, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  8. altre entrate compatibili a norma di Legge.

Il patrimonio, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominati a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.
In ogni caso gli eventuali utili ed avanzi di gestione saranno obbligatoriamente destinati allo svolgimento dell’attività statutaria dell’Associazione o all’incremento del patrimonio associativo.

TITOLO VII
Dei lavoratori e volontari

Articolo 30
I lavoratori sportivi dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii., secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Ai lavoratori sportivi subordinati, in particolare, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, 34 e 35, del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..
Ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale si applica l’articolo 37 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..
L’Associazione può altresì stipulare contratti di apprendistato per garantire la formazione dei giovani atleti ai sensi dell’articolo 30 del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii..
Ricorrendone i presupposti, l’attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell’articolo 409, comma 1, n. 3, del cod. civ..
Per quest’ultima si applica l’eccezione prevista alla presunzione di rapporto subordinato di cui all’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 e del D.Lgs. 36/2021 e ss.mm. ii…
Sono ammesse altresì le prestazioni dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici.
Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.
Per tali prestazioni possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente. È prevista la possibilità di erogare rimborsi forfettari nei limiti stabiliti dalle normative vigenti in materia.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Mlps, e di quanto disposto dal D.Lgs.36/2021 e ss.mm. ii. e dall’art.18 c.2 del D.Lgs.117/2017.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Articolo 31 – I Tesserati
I Tesserati sono le persone fisiche che fanno parte delle Federazioni o Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

  1. atleti;
  2. dirigenti sociali e soci di società affiliate;
  3. giudici/arbitri;
  4. dirigenti;
  5. tecnici, istruttori;
  6. altri tesserati alle Federazioni ed Enti a cui l’Associazione è Affiliata.

L’Associazione, con l’affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l’esercizio dello sport praticati, con le stesse modalità previste per i propri associati.
I Tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l’Associazione è affiliata, in analogia con gli associati dell’Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all’utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell’attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.
Il minore che abbia compiuto i 14 anni di età non può essere Tesserato se non presta personalmente il proprio assenso.
Per quanto non espressamente contemplato nel presente articolo, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 32 – Le sezioni – trasformazione – Terzo settore
L’Assemblea, nella sessione ordinaria, potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.
L’Assemblea, a maggioranza assoluta dei presenti, potrà deliberare la trasformazione dell’Associazione in Società sportiva di capitali o cooperativa sportiva.
L’Assemblea ordinaria potrà deliberare l’iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore.

Articolo 33 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea secondo quanto disposto dal presente Statuto, con esclusione delle deleghe.
Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte degli associati aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.
Il patrimonio residuo in caso di scioglimento è devoluto a fini sportivi ai sensi dell’articolo 7.1, lettera h), del D.Lgs. 36/2021.

Articolo 34 – Clausola compromissoria
Le controversie in materia sportiva saranno rimesse al Collegio Arbitrale eventualmente previsto dai regolamenti della Federazione Italiana Triathlon (FITRI).
A tal fine troveranno applicazione le norme previste dallo Statuto e dai vigenti regolamenti della Federazione Italiana Triathlon (FITRI).

Articolo 35 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore, con particolare riferimento a quanto contenuto nel D.Lgs.36/2021 e ss.mm. ii..